IL TRIBUNALE A scioglimento della precedente riserva rileva quanto segue. In fatto Con ricorso depositato il 4 dicembre 2003 la Metro Italia Cash and Carry S.p.a. ha proposto opposizione alla cartella esattoriale notificatale in data 25 ottobre 2003, ed emessa a favore dell'I.N.P.S. per Euro 273.666,75 a fronte di omissioni relative ai contributi ritenuti dovuti per l'indennita' economica di malattia. Oltre ad eccepire la nullita' della cartella di pagamento per carenza assoluta di motivazione la parte opponente ha rilevato la insussistenza dell'obbligo contributivo di cui sopra provvedendo direttamente la societa' ad erogare ai propri dipendenti la indennita' economica di malattia in misura pari o superiore alla indennita' corrisposta dall'I.N.P.S. in virtu' del contratto collettivo aziendale stipulato in data 12 ottobre 1993. Ritualmente costituitosi l'Istituto convenuto ha chiesto il rigetto della opposizione ribadendo la piena validita' della cartella esattoriale opposta ed invocando in ordine alla debenza dei contributi di malattia in questione la sentenza n. 10.232/03 a sezioni unite della Corte di cassazione evidenziando la insussistenza di un nesso di reciproca giustificazione causale tra contributi e prestazioni in virtu' del principio di solidarieta' vigente in materia previdenziale. Dopo una serie di rinvii finalizzati ad un componimento amministrativo tra le parti, componimento peraltro non raggiunto, autorizzato il deposito di note difensive in data 29 settembre 2006, in sede di discussione la parte opponente ha insistito, in alternativa all'accoglimento del ricorso, per la remissione degli atti alla Corte costituzionale in considerazione del sospetto di incostituzionalita' degli artt. 9 e 6 legge n. 138/1943. In diritto Ritiene il giudicante che effettivamente la norma suddetta debba essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, trattandosi comunque di questione rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata. a) Rilevanza della questione. Occorre preliminarmente osservare che l'eccezione preliminare sollevata da parte attrice in relazione alla nullita' della cartella di pagamento opposta per carenza di motivazione non e' eccezione decisiva atteso che sia pur sinteticamente nella cartella esattoriale stessa sono contenute indicazioni sufficienti per la determinazione dell'entita' e del titolo del pagamento richiesto. E' dunque necessario nella fattispecie ai fini della decisione affrontare il merito della controversia per appurare se la parte attrice sia tenuta a corrispondere all'I.N.P.S. i contributi pretesi da quest'ultimo a titolo di indennita' economica di malattia per i dipendenti nonostante la societa' stessa sia vincolata, con la stipulazione del contratto collettivo aziendale del 12 ottobre 1993, a corrispondere direttamente a tutti i dipendenti in caso di malattia, non professionale e non dipendente da infortunio sul lavoro, l'intera retribuzione netta di fatto. La questione di cui e' causa deve trovare soluzione nell'art. 9 della legge n. 138/1943 che, senza alcuna distinzione, onera i datori di lavoro del pagamento dei contributi per coprire l'indennita' di malattia prevista dal precedente art. 6. Sul punto del resto si e' gia' espressa la Corte di cassazione a sezioni unite che con la pronuncia 10.232/03 ha definitivamente interpretato la norma,con la conseguenza che la questione di incostituzionalita' prospettata risulta rilevante ai fini del decidere. b) Non manifesta infondatezza. Come si e' osservato la Suprema Corte a sezioni unite ha interpretato l'art. 6, comma secondo e l'art. 9 della citata legge n. 138/1943 affermando che il fondamento della previdenza sociale e' riconducibile al principio di solidarieta' con la conseguenza che non vi e' un nesso di reciproca giustificazione causale tra le prestazioni e i contributi, persistendo quindi l'obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro anche quando per tutti o per alcuni dei lavoratori dipendenti l'ente previdenziale non sia tenuto a certe prestazioni. Posta dunque questa interpretazione (dalla quale l'autorevolezza della fonte impedisce di discostarsi) risulta non manifestamente infondata la prospettata questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge n. 138 del 1943 nella parte in cui impone il pagamento dei contributi che servono a coprire l'indennita' economica di malattia prevista dal precedente art. 6, senza distinguere tra i datori di lavoro che sono per contratto onerati ad erogare direttamente la corrispondente retribuzione in caso di malattia dei dipendenti (e dunque non si avvalgono delle prestazioni dell'I.N.P.S.) rispetto ai datori di lavoro che si avvalgono integralmente dell'indennita' economica di malattia versata dall'Istituto. Occorre specificare che si tratta esclusivamente del contributo volto ad assicurare le prestazioni economiche di malattia da tenere ben distinto dal contributo sociale di malattia che non e' invece oggetto della materia del contendere tra le parti. Il sospetto di incostituzionalita' deriva dal fatto che, come esattamente rilevato dalla parte opponente nelle note difensive (con le quali ha ricostruito anche dal punto di vista dell'evoluzione storica l'istituto della indennita' economica di malattia) l'art. 9 citato viola in primo luogo il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione ravvisandosi una irragionevole discriminazione rispetto ad altre omogenee situazioni nelle quali il datore di lavoro, che assicura il trattamento economico di malattia ai propri dipendenti, non e' correlativamente tenuto al versamento del contributo previdenziale finalizzato al trattamento stesso. Basti pensare al fatto che l'Istituto previdenziale non pretende i contributi in questione per i dirigenti, per i quadri e soprattutto per gli impiegati del settore industria. Assai puntualmente la difesa della parte attrice ha sottolineato - tra l'altro - come non a caso lo stesso I.N.P.S., con messaggio numero 909 del 6 dicembre 2002, ha comunicato che avendo la Rai S.p.a. con contratto collettivo aziendale assunto l'onere di provvedere in caso di malattia a corrispondere la retribuzione, per tali lavoratori la societa' non era tenuta l versamento della contribuzione per le prestazioni di malattia non avendo gli stessi diritto al relativo trattamento economico previdenziale. Il quadro sopra riferito induce a ritenere incostituzionale la situazione di disuguaglianza tra posizioni del tutto omogenee. Inoltre l'art. 9 citato si pone in contrasto anche con l'art. 41 della costituzione prevedendo, senza distinzione alcuna, una imposizione contributiva anche in assenza del rischio tutelabile, ovvero in assenza di un'esigenza previdenziale da soddisfare. A tale proposito non risulta convincente l'affermazione in virtu' della quale in materia previdenziale opererebbe esclusivamente il principio di solidarieta' che, come ha affermato la Corte di cassazione, escluderebbe la necessita' di un nesso sinallgamatico tra contribuzione e prestazione; in tale prospettiva, anche a voler ammettere l'esistenza dell'invocato principio di solidarieta', tuttavia e' indiscutibile che almeno una parte del contributo che i datori di lavoro sono chiamati a corrispondere per l'indennita' economica di malattia sia destinato a coprire l'indennita' economica stessa erogata e non puo' integralmente risolversi nell'ottica della solidarieta'. Se cosi' fosse allora ci troveremo davanti non ad un «contributo» ma ad un vero e proprio «tributo» in relazione al quale dovrebbe operare il diverso principio di capacita' contributiva di cui all'artt. 53 Costituzione, principio del tutto estraneo al pagamento cosi' come preteso dall'Istituto convenuto. Per tale ragione dunque risulta allo stato non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' sollevata dalla parte attrice relativamente all'art. 9, e per, il richiamo indiretto ivi contenuto, all'art. 6 della legge n. 138 dell' 11 gennaio 1943.